POSSIBILITA’
DI RICORSO:
INFORMAZIONI GENERALI
Qualora il divieto di accedere
agli stadi sia stato comminato illegittimamente,
ovvero nel caso in cui tale illegittimità
investa il connesso obbligo di presentazione alla
P.G. in occasione delle manifestazioni sportive,
la legge prevede diversi rimedi.
Avverso
il provvedimento di "diffida" si può
presentare:
RICORSO
GERARCHICO AL PREFETTO
entro 30 gg. dalla
notifica del "DASPO"
Può
essere presentato personalmente o tramite avvocato.
E’ sostanzialmente inutile. Il prefetto,
di norma, neanche lo legge e non provvede sullo
stesso.
E se provvede lo respinge senza neppure valutarlo
nel merito. Questo accade perché il prefetto
è, in due parole, il superiore gerarchico
del questore e quindi non lo contraddice mai perché
il questore è un esecutore dei suoi ordini.
RICORSO
GERARCHICO AL T.A.R.
entro 60 gg. dalla
notifica del "DASPO" COSTO
310 EURO..
Per
il T.A.R. è necessario un avvocato.
Bisogna anzitutto ricordarsi di presentare un’istanza
di sospensiva congiuntamente al ricorso. Questo
perché la sospensiva viene discussa in
tempi brevi (circa un mese dalla presentazione
del ricorso), mentre i ricorsi ordinari vengono
discusssi anche dopo anni a meno che non venga
chiesta una decisione breve quando vi è
la manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso
stesso.
In sede di sospensiva il T.A.R., di solito, non
dà mai torto alla Questura, a meno che
questa non abbia commesso un’illegittimità
eclatante. Si hanno addirittura casi in cui alcuni
T.A.R. - che non hanno neppure compreso la differenza
tra DASPO e obbligo di presentazione, - abbiano
ritenuto inammissibili alcuni ricorsi pur in presenza
di situazioni che definire illegittime è
un eufemismo.
Tuttavia non si può escludere che alcuni
T.A.R., quando la Questura diffida non in base
alla legge ma in base al propro arbitrio, possano
annullare le misure.
Quando si parla di arbitrio, ci si riferisce a
casi come quelli avvenuti a Padova, ove la Questura
ha emesso il DASPO nei confronti di qualche giovane
che si era ubriacato in birreria, ovvero a Carrara,
ove è stato diffidato un giovane dopo che
lo stesso era stato assolto per non aver commesso
il fatto a seguito di giudizio direttissimo.
Se si decide di presentare il ricorso con la sospensiva,
e questa viene respinta, si può decidere
di proseguire nel merito per ottenere la sentenza,
anche se questa verrà resa in tempi molto
lunghi, sicché l’unico motivo per
il quale si può decidere di andare oltre
è quello di precostituirsi un titolo per
un’eventuale azione risarcitoria nei confronti
della pubblica amministrazione.
RICORSO
STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO
entro 120 gg. dalla
notifica del "DASPO"
In
alternativa al ricorso al T.A.R., e per soli motivi
di legittimità dell’atto (e non quindi
di merito), si può proporre ricorso straordinario
al Capo dello Stato, entro 120 gg. dalla notifica
del provvedimento di "DASPO".
Offre maggior garanzia di imparzialità,
in quanto richiede, tra l’altro, il parere
del Consiglio di Stato, che è il massimo
organo giurisdizionale amministrativo.
Come detto, è azionabile solo per motivi
di legittimità, vale a dire - ad esempio
- se la Questura emette una diffida per motivi
palesemente illegittimi, come può essere
il diffidare qualcuno perché ruba un portafoglio
ad un tifoso all'interno di uno stadio (in questo
caso il reato non comporta il DASPO). I tempi
sono lunghissimi.
ISTANZA
AL QUESTORE EX ART. 6 co. 5 L. 401/89 e SUCCESSIVE
MODIFICHE può essere
presentata in qualsiasi momento
Nel
caso in cui la diffida venga emessa nonostante
la carenza dei presupposti, parallelamente ai
rimedi di cui sopra si può fare anche questo
tipo di istanza, con la quale, in buona sostanza,
si fa presente alla questura che il responsabile
del procedimento amministrativo ha emesso una
diffida che non poteva essere emessa (un'altro
esempio: perché si è entrati con
il biglietto falso).
In tal caso bisogna avvisare il responsabile del
procedimento amministrativo (solitamente il direttore
pro tempore della divisione anticrimine) che ha
sbagliato nella sua valutazione e che, poiché
il provvedimento non poteva essere emesso, dovrà
essere immediatamente revocato, in quanto al contrario
potrebbe essere responsabile del reato di abuso
d’ufficio.
Bisogna infatti tenere a mente che il provvedimento
di diffida dovrebbe essere preso all’esito
di un vero e proprio procedimento amministrativo
nel quale l’interessato può difendersi
presentando memorie e chiedendo di essere ascoltato.
Terminato il procedimento amministrativo, e valutati
tutti gli atti, il responsabile del procedimento
amministrativo (che dovrebbe essere garante dell’imparzialità
della pubblica amministrazione) decide se emettere
o meno il provvedimento.
Tutto ciò è previsto dalla nota
L. 241/90, ma per questo tipo di provvedimenti
le questure non seguono alcuna regola, in quanto
assai spesso emettono i provvedimenti de plano,
senza dare alcuna possibilità di difesa
all’interessato e, addirittura, senza neppure
notiziare l’interessato dell’apertura
del procedimento stesso ex artt. 7 e 8 L. 241/90.
Al riguardo è opportuno che gli avvocati
tengano ben presente che il momento più
opportuno per difendere il proprio assistito è
quello immediatamente successivo alla lettera
con cui, eventualmente, la questura informa l’interessato
ex artt. 7 e 8 L. 241/90 che è stato avviato
il procedimento che porterà all’emissione
del divieto di accedere agli stadi.
E’ infatti possibile presentare alla questura
delle memorie difensive per conto del proprio
assistito che, diversamente, non avrà alcuna
possibilità di difendersi prima dell’emissione
del provvedimento.
Certo, il problema che si è riscontrato
da più parti è che il responsabile
del procedimento amministrativo non fa altro che
obbedire agli ordini del questore di turno, vero
responsabile della non corretta applicazione della
legge!
Nel
caso in cui la diffida venga emessa nonostante
la carenza dei presupposti, parallelamente ai
rimedi di cui sopra si può fare anche questo
tipo di istanza, con la quale, in buona sostanza,
si fa presente alla questura che il responsabile
del procedimento amministrativo ha emesso una
diffida che non poteva essere emessa (un'altro
esempio: perché si è entrati con
il biglietto falso).
In tal caso bisogna avvisare il responsabile del
procedimento amministrativo (solitamente il direttore
pro tempore della divisione anticrimine) che ha
sbagliato nella sua valutazione e che, poiché
il provvedimento non poteva essere emesso, dovrà
essere immediatamente revocato, in quanto al contrario
potrebbe essere responsabile del reato di abuso
d’ufficio.
Bisogna infatti tenere a mente che il provvedimento
di diffida dovrebbe essere preso all’esito
di un vero e proprio procedimento amministrativo
nel quale l’interessato può difendersi
presentando memorie e chiedendo di essere ascoltato.
Terminato il procedimento amministrativo, e valutati
tutti gli atti, il responsabile del procedimento
amministrativo (che dovrebbe essere garante dell’imparzialità
della pubblica amministrazione) decide se emettere
o meno il provvedimento.
Tutto ciò è previsto dalla nota
L. 241/90, ma per questo tipo di provvedimenti
le questure non seguono alcuna regola, in quanto
assai spesso emettono i provvedimenti de plano,
senza dare alcuna possibilità di difesa
all’interessato e, addirittura, senza neppure
notiziare l’interessato dell’apertura
del procedimento stesso ex artt. 7 e 8 L. 241/90.
Al riguardo è opportuno che gli avvocati
tengano ben presente che il momento più
opportuno per difendere il proprio assistito è
quello immediatamente successivo alla lettera
con cui, eventualmente, la questura informa l’interessato
ex artt. 7 e 8 L. 241/90 che è stato avviato
il procedimento che porterà all’emissione
del divieto di accedere agli stadi.
E’ infatti possibile presentare alla questura
delle memorie difensive per conto del proprio
assistito che, diversamente, non avrà alcuna
possibilità di difendersi prima dell’emissione
del provvedimento.
Certo, il problema che si è riscontrato
da più parti è che il responsabile
del procedimento amministrativo non fa altro che
obbedire agli ordini del questore di turno, vero
responsabile della non corretta applicazione della
legge!
Avverso
la richiesta dell'obbligo di presentazione si
può presentare:
MEMORIA
AL G.I.P. DI TURNO CHE DEVE CONVALIDARE IL PROVVEDIMENTO
il termine non è certo
L'incertezza
del termine concesso all'interessato per presentare
memorie al g.i.p. è il maggiore ostacolo
all'esercizio del diritto di difesa, sancito dalla
Corte Costituzionale.
Il g.i.p., infatti, deve procedere alla convalida
entro 48 ore dalla richiesta del P.M. che, a sua
volta, deve richiedere la convalida entro 48 ore
dalla notifica del provvedimento. Considerato
che i giudici a volte non tengono conto in maniera
assoluta di cosa si scrive nelle memorie, può
a volte convenire non difendersi e sperare nell'errore
del g.i.p per proporre poi ricorso per cassazione.
Avverso
la convalida da parte del G.I.P. dell'obbligo
di presentazione alla P.G. si può presentare:
RICORSO
AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE
entro 15 gg. dalla notifica della convalida dell'obbligo
di presentazione insito nel DASPO
ATTENZIONE: molte questure scrivono 60 gg
ma trattandosi di procedimento in camera di consiglio
il termine è di 15 gg.
Può
essere presentato personalmente, anche se è
assai consigliata l’assistenza legale, vista
la tecnicità della materia.
L’udienza, in camera di consiglio, viene
fissata dopo circa 8 o 9 mesi dalla presentazione
del ricorso e viene affidato alla I Sezione.
Il ricorso non sospende l’obbligo di presentazione.
Visti i frequenti errori da parte dei giudici
incaricati delle convalide dei provvedimenti,
questo è attualmente il rimedio che ha
dato maggiori risultati.
In caso di accoglimento, l'interessato non dovrà
più presentarsi al Commissariato di P.S.
dal giorno in cui la sentenza è stata emessa.