POSSIBILITA’ DI RICORSO:
INFORMAZIONI GENERALI
Qualora il divieto di accedere agli stadi sia stato comminato illegittimamente, ovvero nel caso in cui tale illegittimità investa il connesso obbligo di presentazione alla P.G. in occasione delle manifestazioni sportive, la legge prevede diversi rimedi.

Avverso il provvedimento di "diffida" si può presentare:

RICORSO GERARCHICO AL PREFETTO entro 30 gg. dalla notifica del "DASPO"

Può essere presentato personalmente o tramite avvocato.
E’ sostanzialmente inutile. Il prefetto, di norma, neanche lo legge e non provvede sullo stesso.
E se provvede lo respinge senza neppure valutarlo nel merito. Questo accade perché il prefetto è, in due parole, il superiore gerarchico del questore e quindi non lo contraddice mai perché il questore è un esecutore dei suoi ordini.

RICORSO GERARCHICO AL T.A.R. entro 60 gg. dalla notifica del "DASPO" COSTO 310 EURO..

Per il T.A.R. è necessario un avvocato.
Bisogna anzitutto ricordarsi di presentare un’istanza di sospensiva congiuntamente al ricorso. Questo perché la sospensiva viene discussa in tempi brevi (circa un mese dalla presentazione del ricorso), mentre i ricorsi ordinari vengono discusssi anche dopo anni a meno che non venga chiesta una decisione breve quando vi è la manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso stesso.
In sede di sospensiva il T.A.R., di solito, non dà mai torto alla Questura, a meno che questa non abbia commesso un’illegittimità eclatante. Si hanno addirittura casi in cui alcuni T.A.R. - che non hanno neppure compreso la differenza tra DASPO e obbligo di presentazione, - abbiano ritenuto inammissibili alcuni ricorsi pur in presenza di situazioni che definire illegittime è un eufemismo.
Tuttavia non si può escludere che alcuni T.A.R., quando la Questura diffida non in base alla legge ma in base al propro arbitrio, possano annullare le misure.
Quando si parla di arbitrio, ci si riferisce a casi come quelli avvenuti a Padova, ove la Questura ha emesso il DASPO nei confronti di qualche giovane che si era ubriacato in birreria, ovvero a Carrara, ove è stato diffidato un giovane dopo che lo stesso era stato assolto per non aver commesso il fatto a seguito di giudizio direttissimo.
Se si decide di presentare il ricorso con la sospensiva, e questa viene respinta, si può decidere di proseguire nel merito per ottenere la sentenza, anche se questa verrà resa in tempi molto lunghi, sicché l’unico motivo per il quale si può decidere di andare oltre è quello di precostituirsi un titolo per un’eventuale azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione.

RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO entro 120 gg. dalla notifica del "DASPO"

In alternativa al ricorso al T.A.R., e per soli motivi di legittimità dell’atto (e non quindi di merito), si può proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg. dalla notifica del provvedimento di "DASPO".
Offre maggior garanzia di imparzialità, in quanto richiede, tra l’altro, il parere del Consiglio di Stato, che è il massimo organo giurisdizionale amministrativo.
Come detto, è azionabile solo per motivi di legittimità, vale a dire - ad esempio - se la Questura emette una diffida per motivi palesemente illegittimi, come può essere il diffidare qualcuno perché ruba un portafoglio ad un tifoso all'interno di uno stadio (in questo caso il reato non comporta il DASPO). I tempi sono lunghissimi.

ISTANZA AL QUESTORE EX ART. 6 co. 5 L. 401/89 e SUCCESSIVE MODIFICHE può essere presentata in qualsiasi momento

Nel caso in cui la diffida venga emessa nonostante la carenza dei presupposti, parallelamente ai rimedi di cui sopra si può fare anche questo tipo di istanza, con la quale, in buona sostanza, si fa presente alla questura che il responsabile del procedimento amministrativo ha emesso una diffida che non poteva essere emessa (un'altro esempio: perché si è entrati con il biglietto falso).
In tal caso bisogna avvisare il responsabile del procedimento amministrativo (solitamente il direttore pro tempore della divisione anticrimine) che ha sbagliato nella sua valutazione e che, poiché il provvedimento non poteva essere emesso, dovrà essere immediatamente revocato, in quanto al contrario potrebbe essere responsabile del reato di abuso d’ufficio.
Bisogna infatti tenere a mente che il provvedimento di diffida dovrebbe essere preso all’esito di un vero e proprio procedimento amministrativo nel quale l’interessato può difendersi presentando memorie e chiedendo di essere ascoltato. Terminato il procedimento amministrativo, e valutati tutti gli atti, il responsabile del procedimento amministrativo (che dovrebbe essere garante dell’imparzialità della pubblica amministrazione) decide se emettere o meno il provvedimento.
Tutto ciò è previsto dalla nota L. 241/90, ma per questo tipo di provvedimenti le questure non seguono alcuna regola, in quanto assai spesso emettono i provvedimenti de plano, senza dare alcuna possibilità di difesa all’interessato e, addirittura, senza neppure notiziare l’interessato dell’apertura del procedimento stesso ex artt. 7 e 8 L. 241/90.
Al riguardo è opportuno che gli avvocati tengano ben presente che il momento più opportuno per difendere il proprio assistito è quello immediatamente successivo alla lettera con cui, eventualmente, la questura informa l’interessato ex artt. 7 e 8 L. 241/90 che è stato avviato il procedimento che porterà all’emissione del divieto di accedere agli stadi.
E’ infatti possibile presentare alla questura delle memorie difensive per conto del proprio assistito che, diversamente, non avrà alcuna possibilità di difendersi prima dell’emissione del provvedimento.
Certo, il problema che si è riscontrato da più parti è che il responsabile del procedimento amministrativo non fa altro che obbedire agli ordini del questore di turno, vero responsabile della non corretta applicazione della legge!

Nel caso in cui la diffida venga emessa nonostante la carenza dei presupposti, parallelamente ai rimedi di cui sopra si può fare anche questo tipo di istanza, con la quale, in buona sostanza, si fa presente alla questura che il responsabile del procedimento amministrativo ha emesso una diffida che non poteva essere emessa (un'altro esempio: perché si è entrati con il biglietto falso).
In tal caso bisogna avvisare il responsabile del procedimento amministrativo (solitamente il direttore pro tempore della divisione anticrimine) che ha sbagliato nella sua valutazione e che, poiché il provvedimento non poteva essere emesso, dovrà essere immediatamente revocato, in quanto al contrario potrebbe essere responsabile del reato di abuso d’ufficio.
Bisogna infatti tenere a mente che il provvedimento di diffida dovrebbe essere preso all’esito di un vero e proprio procedimento amministrativo nel quale l’interessato può difendersi presentando memorie e chiedendo di essere ascoltato. Terminato il procedimento amministrativo, e valutati tutti gli atti, il responsabile del procedimento amministrativo (che dovrebbe essere garante dell’imparzialità della pubblica amministrazione) decide se emettere o meno il provvedimento.
Tutto ciò è previsto dalla nota L. 241/90, ma per questo tipo di provvedimenti le questure non seguono alcuna regola, in quanto assai spesso emettono i provvedimenti de plano, senza dare alcuna possibilità di difesa all’interessato e, addirittura, senza neppure notiziare l’interessato dell’apertura del procedimento stesso ex artt. 7 e 8 L. 241/90.
Al riguardo è opportuno che gli avvocati tengano ben presente che il momento più opportuno per difendere il proprio assistito è quello immediatamente successivo alla lettera con cui, eventualmente, la questura informa l’interessato ex artt. 7 e 8 L. 241/90 che è stato avviato il procedimento che porterà all’emissione del divieto di accedere agli stadi.
E’ infatti possibile presentare alla questura delle memorie difensive per conto del proprio assistito che, diversamente, non avrà alcuna possibilità di difendersi prima dell’emissione del provvedimento.
Certo, il problema che si è riscontrato da più parti è che il responsabile del procedimento amministrativo non fa altro che obbedire agli ordini del questore di turno, vero responsabile della non corretta applicazione della legge!

Avverso la richiesta dell'obbligo di presentazione si può presentare:

MEMORIA AL G.I.P. DI TURNO CHE DEVE CONVALIDARE IL PROVVEDIMENTO il termine non è certo

L'incertezza del termine concesso all'interessato per presentare memorie al g.i.p. è il maggiore ostacolo all'esercizio del diritto di difesa, sancito dalla Corte Costituzionale.
Il g.i.p., infatti, deve procedere alla convalida entro 48 ore dalla richiesta del P.M. che, a sua volta, deve richiedere la convalida entro 48 ore dalla notifica del provvedimento. Considerato che i giudici a volte non tengono conto in maniera assoluta di cosa si scrive nelle memorie, può a volte convenire non difendersi e sperare nell'errore del g.i.p per proporre poi ricorso per cassazione.

Avverso la convalida da parte del G.I.P. dell'obbligo di presentazione alla P.G. si può presentare:

RICORSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE entro 15 gg. dalla notifica della convalida dell'obbligo di presentazione insito nel DASPO
ATTENZIONE: molte questure scrivono 60 gg ma trattandosi di procedimento in camera di consiglio il termine è di 15 gg.

Può essere presentato personalmente, anche se è assai consigliata l’assistenza legale, vista la tecnicità della materia.
L’udienza, in camera di consiglio, viene fissata dopo circa 8 o 9 mesi dalla presentazione del ricorso e viene affidato alla I Sezione.
Il ricorso non sospende l’obbligo di presentazione.
Visti i frequenti errori da parte dei giudici incaricati delle convalide dei provvedimenti, questo è attualmente il rimedio che ha dato maggiori risultati.
In caso di accoglimento, l'interessato non dovrà più presentarsi al Commissariato di P.S. dal giorno in cui la sentenza è stata emessa.