INTRODUZIONE
Questo manualetto si propone di informare sulle
nuove disposizioni in materia di tifo violento
(Legge 377/01). Il taglio è critico, polemico
e – a tratti – ironico. La storia,
infatti, ci insegna che trent’anni di misure
sempre più repressive tredici anni di Leggi
Speciali sempre più punitive, non hanno
risolto il problema della violenza negli stadi.
Dati alla mano, gli incidenti non sono diminuiti
sensibilmente, casomai è mutata la tipologia
(prima più frequenti incidenti tra opposte
tifoserie, ora molti più incidenti tra
ultras e forze dell’ordine). Certo, la presenza
massiccia delle Forze dell’Ordine ha anche
funzionato come deterrente ma spesso una militarizzazione
degli stadi così evidente ha contribuito
a creare maggiori tensioni e conflitti.
- 1994
- 5.500 uomini impiegati ogni domenica nel avoro
di ordine pubblico allo stadio.
- 2002
- 10.500 uomini: quasi il doppio ma gli spettatori
sono diminuiti!!!
Anche gli stessi dati forniti dal Ministero degli
Interni (gennaio 2002) sui primi 4 mesi di applicazione
della nuova Legge ci lasciano un po’ perplessi.
Ci viene detto in maniera trionfalistica, che
sono in calo gli incidenti (-21%) che c’è
un forte aumento di arresti e di divieti d’accesso
agli stadi ma non ci viene detto che una sensibile
diminuzione degli incidenti la si poteva registrare
anche nei primi mesi di applicazione delle precedenti
leggi in materia di tifo violento (1989; 1995)
e che, poi, tutto è tornato come prima
che, questa Nuova Legge, con l’enorme discrezionalità
che offre in sede di applicazione, più
che essere uno strumento contro chi è responsabile
di violenza, sancisce ufficialmente la criminalizzazione
del tifo organizzato. Così,
tra i numeri snocciolati delle persone denunciate
diffidate o arrestate, compaiono anche tifosi
denunciati perché si sono coperti in parte
il viso per difendersi dal freddo o diffidati
per aver lasciato cadere un fumogeno dopo averlo
utilizzato per la coreografia o, ancora, arrestati
per aver scavalcato una recinzione allo scopo
di vedere la partita in un settore migliore (scorrettezza
certo, ma non così grave da meritarsi un
arresto!!!)
Forse ragioniamo controcorrente ma non possiamo
non chiederci se, invece di varare l’ennesima
legge super-repressiva, non sarebbe stato più
utile apportare alcuni correttivi e miglioramenti
alle vecchie leggi e affiancarli a misure alternative,
misure non di coercizione, ma di carattere sociale?
Insomma, forse sarebbe stato opportuno considerare
il popolo delle curve non solo come un problema
di ordine pubblico, ma anche come un’aggregazione
sociale, e cominciare ad adottare misure di intervento
sociale non volte a reprimere e controllare, ma
capaci di valorizzare le energie positive presenti
in quel mondo e di lavorare sulla mediazione dei
conflitti (come è ormai consuetudine fare
in altri ambiti del sociale).
Una sola cosa ci è chiara: maggior repressione
e sempre più pressanti forme di controllo
sociale porteranno sempre più acqua al
mulino di una progressiva modernizzazione del
calcio. Un calcio moderno pronto a sacrificare
la passione e il colore del tifo organizzato (e
qui non si parla tanto di violenza), in nome del
profitto e del libero mercato, per trasformare
ogni singolo tifoso in un semplice consumatore,
in uno spettatore acquirente del prodotto calcio.
Di qui gli scenari presenti e futuri:
•norme per ostacolare
le trasferte dei tifosi e per favorire gli abbonamenti
alle tv a pagamento;
•calcio in tv
a tutte le ore e tutti i giorni (sempre a pagamento);
•progetti di nuovi stadi superconfortevoli
destinati ad un pubblico selezionato e disposto
a straspendere;
•biglietti sempre
più cari; divieto di assistere in piedi
alle partite.
Nel calcio del futuro forse non sarà visibile
la violenza (però non diminuirà,
anzi, sarà solo - come accade in Inghilterra
- lontana dagli spalti e dagli occhi indiscreti
di telecamere e Polizia) ma ci sarà tanta
tristezza. Sparirà l’anima vera del
calcio la passione, i colori e quei canti che
rendono tanto lo stadio simile a una sagra paesana,
sostituita dalla compostezza di un pubblico
formato salotto televisivo. Rimarranno tollerati
da tutti, doping risse tra giocatori partite truccate
che garantiranno, rispettivamente, maggiori prestazioni,
pathos televisivo e facili guadagni a gente senza
scrupoli.
DELLA
SERIE “PROVVEDIMENTI INUTILI O DANNOSI!?!?!?!?”
EMERGENZA!!!! EMERGENZA !!!! EMERGENZA!!!!
Febbraio
2000: La Federcalcio, in accordo con il
Governo, vara la seguente
Normativa (qui è solo riassunta) contro
l’esposizione di striscioni violenti e razzisti
????Il
responsabile dell’Ordine Pubblico dello
stadio qualora ritenga che uno o più striscioni
esposti dai tifosi siano d’incitamento alla
violenza o alla discriminazione razziale, ha facoltà
di rivolgersi ai collaboratori dell’arbitro
per ordinare la sospensione della partita;
????Se lo striscione non verrà rimosso,
trascorsi 45’ dalla sospensione o dal mancato
inizio l’arbitro dichiarerà chiusa
la gara e invierà rapporto agli Organi
di Giustizia sportiva che adotteranno come provvedimento
lo 0-2 a tavolino. Risultato a due anni dall’entrata
in vigore questa disposizione non è mai
stata applicata (forse perché alla Federcalcio
non si erano resi conto che eventuali striscioni
“fuorilegge” di solito non vengono
appesi per tutta la partita ma esposti solo per
qualche minuto). L’unico effetto indiretto
che pare abbia ottenuto questa norma, è
stato l’attenzione spasmodica nel controllo
degli striscioni all’ingresso dello stadio,
tanto da portare spesso anche al sequestro di
striscioni il cui carattere violento o razzista
sarebbe tutto da verificare. Ad esempio, in occasione
della settimana di protesta contro la Nuova Legge
(21-28 ottobre 2001) a Torino, Udine, Perugia,
Montevarchi..., sono stati sequestrati, non si
capisce con quale motivazione, striscioni recanti
la scritta: “Leggi
Speciali: oggi per gli ultras – domani in
tutta la città”.
Giugno
1999: il Governo, in accordo con le Ferrovie
dello Stato, dispone
l’abolizione dei treni speciali per i tifosi.
Disposizione che doveva servire per limitare
episodi di violenza e vandalismo.
Peccato
che, al momento dell’entrata in vigore di
questa norma, nessuno si sia chiesto in che modo
dovessero viaggiare i tifosi, specie quando erano
numerosi, per andare in trasferta!!! Risultato
maggior utilizzo di pullman o di mezzi propri
da parte dei tifosi; maggiori disagi per i viaggiatori
e per i tifosi se viene utilizzato un treno di
linea per la trasferta; forti lamentele da parte
delle stesse Forze dell’Ordine perché
così anche per loro risulta più
difficile e più oneroso riuscire a controllare
le tifoserie numerose (tanto che, in alcuni casi,
vengono predisposti, all’ultimo momento,
dei treni per i tifosi chiamati non più
speciali, ma straordinari proprio per aggirare
il provvedimento); Ulteriore conseguenza potenziamento
del servizio di controllo e di scorta –
spesso dalla città di partenza fino allo
stadio - dei mezzi utilizzati dai tifosi in trasferta.
Strade, autostrade, caselli, autogrill sono presidiati
dalle Forze dell’Ordine che controllano
i tifosi imponendo divieti assoluti itinerari
obbligati e soste forzate. Questa strategia di
controllo, efficace nel caso di possibilità
di incontro (e di scontro) tra gruppi rivali nel
corso del tragitto, è spesso applicata
rigorosamente a prescindere dalla pericolosità
della trasferta. Si arriva così a limitare,
anche in assenza di “rischi”, la libertà
di movimento di quei tifosi che, invece di essere
catapultati direttamente allo stadio, preferirebbero
potersi fermare liberamente in qualche autogrill
(perché, magari, se la fanno addosso),
visitare la città ospitante, o andare a
mangiare in un ristorante prima di entrare a vedere
la partita.
Estate
1999: a fianco dell’abolizione
dei treni speciali la Lega Calcio di A e B
emana una disposizione che vieta la vendita di
biglietti per il settore ospiti nel
giorno della partita.
L’obiettivo
doveva essere quello di evitare l’arrivo
in città di tifosi senza biglietto e di
avere sempre un controllo sul numero di tifosi
ospiti presenti il giorno della partita. Risultato:
Allucinante!!!! Infatti, ad eccezione dei gruppi
organizzati spesso provvisti di tagliandi, molti
tifosi arrivano comunque nella città ospite
senza biglietto. I MOTIVI? I più frequenti
e difficilmente conciliabili con una forzata prevendita
dei biglietti, possono essere:
1°. la decisione di andare in trasferta presa
all’ultimo momento (perché la squadra
va bene, perché la partita è importante…..);
2°. la convinzione che, una volta arrivati
a destinazione, il biglietto, in un modo o nell'altro,
si trova;
3°. l'impossibilità o la difficoltà,
per i tifosi che non vivono nella città
da cui proviene la squadra, di comprare un biglietto
in prevendita (pensiamo solo che, lo scorso campionato,
da Reggio C. partivano in 500 per seguire la squadra
a Milano o a Torino e si ritrovavano allo stadio
in 3.000, molti dei quali in cerca di biglietto).
E così, una volta giunti a destinazione,
dopo aver macinato km, i tifosi senza biglietto
cercano comunque di entrare allo stadio in tutti
i modi (o acquistando biglietti dai bagarini –
incentivando così il mercato nero –
o acquistando biglietti di altri settori (così
finiscono mescolati con tifosi di casa) o, magari,
provando a forzare per entrare. In questo contesto
alcune società di calcio, accortesi dell’inutilità
del provvedimento, tendono giustamente a non prenderlo
in considerazione e a vendere il giorno della
partita, i biglietti del settore ospiti ancora
disponibili. Abbiamo il forte sospetto che queste
norme (abolizione treni speciali e divieto di
vendita biglietti settore ospiti) siano servite
più che a limitare gli episodi violenti,
ad incentivare l’utilizzo della pay-tv,
scoraggiando le trasferte. La conferma ci viene
anche dalle molte dichiarazioni rilasciate dagli
esponenti dei vertici del calcio sull’argomento.
Ad esempio, Nizzola afferma che: “il nostro
obiettivo è di avere, in un prossimo futuro,
tifosi, sportivi che abbiano un abbonamento in
tasca per andare a vedere la propria squadra quando
gioca in casa ed un abbonamento alla pay-tv per
seguirla quando gioca fuori” (“Nizzola:
ma i controlli spettano allo Stato” in Il
Mattino del 28/5/1999).
La nuova legge
377/2001
(con le modifiche e le novità introdotte
alla vecchia Legge 401/89)
ART.
6, comma 1
Il
questore può disporre il divieto di accesso
ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive,
nonché a quelli interessati alla sosta,
al transito o al trasporto di coloro che partecipano
o assistono alle manifestazioni medesime, nei
confronti di persone che risultano denunciate
o condannate anche con sentenza non definitiva
nel corso degli ultimi 5 anni, per i seguenti
reati:
a) aver portato fuori dalla propria abitazione
armi, mazze ferrate o bastoni ferrati o sfollagente,
noccoliere; oppure senza giustificato motivo bastoni
muniti di puntale acuminato, strumenti da punta
o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene,
fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché
qualunque altro strumento utilizzabile per l’offesa
alla persona (sono escluse da questa lista le
aste da bandiera a patto che vengano utilizzate
come strumento di tifo e non di offesa);
b) aver indossato casco protettivo o qualunque
altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento
della persona;
c) essersi recato nei luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive con emblemi o simboli
propri o usuali delle organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento
alla discriminazione o alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi;
d) aver lanciato corpi contundenti o altri oggetti,
compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da
recare un pericolo per le persone, nei luoghi
in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero
quelli interessati alla sosta, al transito o al
trasporto di coloro che partecipano o assistono
alle manifestazioni medesime;
e) aver superato indebitamente, nei luoghi in
cui si svolgono manifestazioni sportive, una recinzione
o separazione dell’impianto, ovvero nel
corso delle manifestazioni medesime, aver invaso
il campo ove dal fatto ne derivi pericolo concreto
per le persone (N.B. non per invasioni festose);
inoltre, il Questore può disporre il divieto
di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive (…) nei confronti di persone che:..................
f)
abbiano preso parte attiva in episodi di violenza
su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni
sportive;
g) o che nelle medesime circostanze abbiano incitato,
inneggiato o indotto alla violenza, con ciò
intendendosi la specifica istigazione alla violenza.(?????)
ART. 6, comma 2
Alle persone “diffidate” il Questore
può prescrivere, tenendo conto dell’attività
lavorativa dell’invitato, di comparire personalmente
una o più volte in orari prestabiliti,
nell’ufficio o comando
di polizia competente in relazione al luogo di
residenza dell’obbligato, o in altro indicato,
nel corso della giornata in cui si svolgono le
manifestazioni per le quali opera il divieto di
cui al comma 1. (nella Legge precedente la firma
era limitata al solo orario della partita e aveva
durata massima di un anno)
ART. 6, comma 3
L’ “obbligo di firma” ha effetto
a decorrere dalla prima manifestazione successiva
alla notifica all’interessato. Tale prescrizione
viene comunicata immediatamente al Procuratore
della Repubblica, che se ritiene la sussistenza
dei presupposti di cui al primo comma, entro quarantott’ore
dalla notifica del provvedimento ne chiede la
convalida al Giudice per le Indagini Preliminari.
ART. 6, comma 5
La “diffida” e l’“obbligo
di firma” non possono avere durata superiore
a tre anni. In teoria: la durata dovrebbe variare
a seconda delle ipotesi di reato contestate; in
pratica: molte Questure tendono a diffidare indistintamente
per tre anni.
ART. 6, comma 6
Coloro che contravvengono alla “diffida”
e all’“obbligo di firma” sono
puniti con la reclusione da tre a diciotto mesi,
o con la multa fino a 3 milioni. E’ consentito
l’arresto in flagranza nei confronti delle
persone che contravvengono alla “diffida”
del Questore (cioè se, a ridosso della
partita, sono pizzicati nelle vicinanze dello
stadio o nei luoghi di transito dei tifosi). Nell’udienza
di convalida di tale arresto il giudice può
disporre come misura coercitiva l’obbligo
di presentazione alla polizia giudiziaria (art.282
c.p.p.) ed il divieto od obbligo di dimora in
un determinato luogo (art.283 c.p.p.).
ART. 6 bis, comma 1
Chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti,
compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da
creare pericolo per le persone, nei luoghi in
cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero
quelli interessati alla sosta, al transito o al
trasporto di coloro che partecipano o assistono
alle manifestazioni medesime è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
ART. 6 bis, comma 2
Chiunque supera indebitamente, nei luoghi in cui
si svolgono manifestazioni sportive, una recinzione
o separazione dell’impianto, ovvero nel
corso delle manifestazioni medesime invade il
terreno di gioco, è punito, se dal fatto
deriva un pericolo concreto per le persone (non
per invasione festosa), con l’arresto fino
a sei mesi o con l’ammenda da lire trecentomila
a lire due milioni.
ART. 8, comma 1 bis
Nel caso di reati commessi con violenza alle persone
o cose in occasione o a causa i manifestazioni
sportive (ad esempio violenza o resistenza a pubblico
ufficiale), nell’ipotesi in cui già
non si applichino gli articoli che disciplinano
l’arresto obbligatorio in flagranza –
cioè sul fatto - (art.380 c.p.p.) e quello
facoltativo (art.381 c.p.p.), e per i casi di
cui all’art.6 bis, comma 1 (lancio oggetti),
si applicano gli articoli che disciplinano l’arresto
facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) e il fermo
di indiziato di reato (384 c.p.p.)– quest’ultimo
si può applicare non solo in flagranza
ma, in certi casi, anche successivamente.
ART. 8, comma 1 ter
L’arresto o il fermo si applicano anche
a coloro i quali contravvengono la “diffida”,
ma non a coloro che non si sono presentati per
la firma negli uffici della questura.
ART. 8 bis
Per coloro i quali:
1. contravvengono la “diffida” e l’“obbligo
di firma”,
2. lanciano materiale pericoloso,
3. scavalcano o invadono il campo in occasione
di manifestazioni sportive,
4. commettono reato durante o in occasione di
manifestazioni sportive,
opera il regime processuale del giudizio per direttissima,
salvo che siano necessarie speciali indagini.
ART. 8 ter
Le norme di questa legge si applicano anche ai
fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni
sportive durante i trasferimenti da o verso i
luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.
Per problemi legali
urgenti, contattare lo 051-236634