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INTRODUZIONE
Questo manualetto si propone di informare sulle nuove disposizioni in materia di tifo violento (Legge 377/01). Il taglio è critico, polemico e – a tratti – ironico. La storia, infatti, ci insegna che trent’anni di misure sempre più repressive tredici anni di Leggi Speciali sempre più punitive, non hanno risolto il problema della violenza negli stadi. Dati alla mano, gli incidenti non sono diminuiti sensibilmente, casomai è mutata la tipologia (prima più frequenti incidenti tra opposte tifoserie, ora molti più incidenti tra ultras e forze dell’ordine). Certo, la presenza massiccia delle Forze dell’Ordine ha anche funzionato come deterrente ma spesso una militarizzazione degli stadi così evidente ha contribuito a creare maggiori tensioni e conflitti.
- 1994 - 5.500 uomini impiegati ogni domenica nel avoro di ordine pubblico allo stadio.
- 2002 - 10.500 uomini: quasi il doppio ma gli spettatori sono diminuiti!!!
Anche gli stessi dati forniti dal Ministero degli Interni (gennaio 2002) sui primi 4 mesi di applicazione della nuova Legge ci lasciano un po’ perplessi.
Ci viene detto in maniera trionfalistica, che sono in calo gli incidenti (-21%) che c’è un forte aumento di arresti e di divieti d’accesso agli stadi ma non ci viene detto che una sensibile diminuzione degli incidenti la si poteva registrare anche nei primi mesi di applicazione delle precedenti leggi in materia di tifo violento (1989; 1995) e che, poi, tutto è tornato come prima che, questa Nuova Legge, con l’enorme discrezionalità che offre in sede di applicazione, più che essere uno strumento contro chi è responsabile di violenza, sancisce ufficialmente la criminalizzazione del tifo organizzato.
Così, tra i numeri snocciolati delle persone denunciate diffidate o arrestate, compaiono anche tifosi denunciati perché si sono coperti in parte il viso per difendersi dal freddo o diffidati per aver lasciato cadere un fumogeno dopo averlo utilizzato per la coreografia o, ancora, arrestati per aver scavalcato una recinzione allo scopo di vedere la partita in un settore migliore (scorrettezza certo, ma non così grave da meritarsi un arresto!!!)
Forse ragioniamo controcorrente ma non possiamo non chiederci se, invece di varare l’ennesima legge super-repressiva, non sarebbe stato più utile apportare alcuni correttivi e miglioramenti alle vecchie leggi e affiancarli a misure alternative, misure non di coercizione, ma di carattere sociale?
Insomma, forse sarebbe stato opportuno considerare il popolo delle curve non solo come un problema di ordine pubblico, ma anche come un’aggregazione sociale, e cominciare ad adottare misure di intervento sociale non volte a reprimere e controllare, ma capaci di valorizzare le energie positive presenti in quel mondo e di lavorare sulla mediazione dei conflitti (come è ormai consuetudine fare in altri ambiti del sociale).
Una sola cosa ci è chiara: maggior repressione e sempre più pressanti forme di controllo sociale porteranno sempre più acqua al mulino di una progressiva modernizzazione del calcio. Un calcio moderno pronto a sacrificare la passione e il colore del tifo organizzato (e qui non si parla tanto di violenza), in nome del profitto e del libero mercato, per trasformare ogni singolo tifoso in un semplice consumatore, in uno spettatore acquirente del prodotto calcio. Di qui gli scenari presenti e futuri:
•norme per ostacolare le trasferte dei tifosi e per favorire gli abbonamenti alle tv a pagamento;
•calcio in tv a tutte le ore e tutti i giorni (sempre a pagamento);
•progetti di nuovi stadi superconfortevoli destinati ad un pubblico selezionato e disposto a straspendere;

•biglietti sempre più cari; divieto di assistere in piedi alle partite.
Nel calcio del futuro forse non sarà visibile la violenza (però non diminuirà, anzi, sarà solo - come accade in Inghilterra - lontana dagli spalti e dagli occhi indiscreti di telecamere e Polizia) ma ci sarà tanta tristezza. Sparirà l’anima vera del calcio la passione, i colori e quei canti che rendono tanto lo stadio simile a una sagra paesana, sostituita dalla compostezza di un pubblico
formato salotto televisivo. Rimarranno tollerati da tutti, doping risse tra giocatori partite truccate che garantiranno, rispettivamente, maggiori prestazioni, pathos televisivo e facili guadagni a gente senza scrupoli
.

DELLA SERIE “PROVVEDIMENTI INUTILI O DANNOSI!?!?!?!?”
EMERGENZA!!!! EMERGENZA !!!! EMERGENZA!!!!

Febbraio 2000: La Federcalcio, in accordo con il Governo, vara la seguente
Normativa (qui è solo riassunta) contro l’esposizione di striscioni violenti e razzisti

????Il responsabile dell’Ordine Pubblico dello stadio qualora ritenga che uno o più striscioni esposti dai tifosi siano d’incitamento alla violenza o alla discriminazione razziale, ha facoltà di rivolgersi ai collaboratori dell’arbitro per ordinare la sospensione della partita;
????Se lo striscione non verrà rimosso, trascorsi 45’ dalla sospensione o dal mancato inizio l’arbitro dichiarerà chiusa la gara e invierà rapporto agli Organi di Giustizia sportiva che adotteranno come provvedimento lo 0-2 a tavolino. Risultato a due anni dall’entrata in vigore questa disposizione non è mai stata applicata (forse perché alla Federcalcio non si erano resi conto che eventuali striscioni “fuorilegge” di solito non vengono appesi per tutta la partita ma esposti solo per qualche minuto). L’unico effetto indiretto che pare abbia ottenuto questa norma, è stato l’attenzione spasmodica nel controllo degli striscioni all’ingresso dello stadio, tanto da portare spesso anche al sequestro di striscioni il cui carattere violento o razzista sarebbe tutto da verificare. Ad esempio, in occasione della settimana di protesta contro la Nuova Legge (21-28 ottobre 2001) a Torino, Udine, Perugia, Montevarchi..., sono stati sequestrati, non si capisce con quale motivazione, striscioni recanti la scritta: “Leggi Speciali: oggi per gli ultras – domani in tutta la città”.

Giugno 1999: il Governo, in accordo con le Ferrovie dello Stato, dispone
l’abolizione dei treni speciali per i tifosi. Disposizione che doveva servire per limitare
episodi di violenza e vandalismo.

Peccato che, al momento dell’entrata in vigore di questa norma, nessuno si sia chiesto in che modo dovessero viaggiare i tifosi, specie quando erano numerosi, per andare in trasferta!!! Risultato maggior utilizzo di pullman o di mezzi propri da parte dei tifosi; maggiori disagi per i viaggiatori e per i tifosi se viene utilizzato un treno di linea per la trasferta; forti lamentele da parte delle stesse Forze dell’Ordine perché così anche per loro risulta più difficile e più oneroso riuscire a controllare le tifoserie numerose (tanto che, in alcuni casi, vengono predisposti, all’ultimo momento, dei treni per i tifosi chiamati non più speciali, ma straordinari proprio per aggirare il provvedimento); Ulteriore conseguenza potenziamento del servizio di controllo e di scorta – spesso dalla città di partenza fino allo stadio - dei mezzi utilizzati dai tifosi in trasferta. Strade, autostrade, caselli, autogrill sono presidiati dalle Forze dell’Ordine che controllano i tifosi imponendo divieti assoluti itinerari obbligati e soste forzate. Questa strategia di controllo, efficace nel caso di possibilità di incontro (e di scontro) tra gruppi rivali nel corso del tragitto, è spesso applicata rigorosamente a prescindere dalla pericolosità della trasferta. Si arriva così a limitare, anche in assenza di “rischi”, la libertà di movimento di quei tifosi che, invece di essere catapultati direttamente allo stadio, preferirebbero potersi fermare liberamente in qualche autogrill (perché, magari, se la fanno addosso), visitare la città ospitante, o andare a mangiare in un ristorante prima di entrare a vedere la partita.

Estate 1999: a fianco dell’abolizione dei treni speciali la Lega Calcio di A e B
emana una disposizione che vieta la vendita di biglietti per il settore ospiti nel
giorno della partita.

L’obiettivo doveva essere quello di evitare l’arrivo in città di tifosi senza biglietto e di avere sempre un controllo sul numero di tifosi ospiti presenti il giorno della partita. Risultato: Allucinante!!!! Infatti, ad eccezione dei gruppi organizzati spesso provvisti di tagliandi, molti tifosi arrivano comunque nella città ospite senza biglietto. I MOTIVI? I più frequenti e difficilmente conciliabili con una forzata prevendita dei biglietti, possono essere:
1°. la decisione di andare in trasferta presa all’ultimo momento (perché la squadra va bene, perché la partita è importante…..);
2°. la convinzione che, una volta arrivati a destinazione, il biglietto, in un modo o nell'altro, si trova;
3°. l'impossibilità o la difficoltà, per i tifosi che non vivono nella città da cui proviene la squadra, di comprare un biglietto in prevendita (pensiamo solo che, lo scorso campionato, da Reggio C. partivano in 500 per seguire la squadra a Milano o a Torino e si ritrovavano allo stadio in 3.000, molti dei quali in cerca di biglietto). E così, una volta giunti a destinazione, dopo aver macinato km, i tifosi senza biglietto cercano comunque di entrare allo stadio in tutti i modi (o acquistando biglietti dai bagarini – incentivando così il mercato nero – o acquistando biglietti di altri settori (così finiscono mescolati con tifosi di casa) o, magari, provando a forzare per entrare. In questo contesto alcune società di calcio, accortesi dell’inutilità del provvedimento, tendono giustamente a non prenderlo in considerazione e a vendere il giorno della partita, i biglietti del settore ospiti ancora disponibili. Abbiamo il forte sospetto che queste norme (abolizione treni speciali e divieto di vendita biglietti settore ospiti) siano servite più che a limitare gli episodi violenti, ad incentivare l’utilizzo della pay-tv, scoraggiando le trasferte. La conferma ci viene anche dalle molte dichiarazioni rilasciate dagli esponenti dei vertici del calcio sull’argomento. Ad esempio, Nizzola afferma che: “il nostro obiettivo è di avere, in un prossimo futuro, tifosi, sportivi che abbiano un abbonamento in tasca per andare a vedere la propria squadra quando gioca in casa ed un abbonamento alla pay-tv per seguirla quando gioca fuori” (“Nizzola: ma i controlli spettano allo Stato” in Il Mattino del 28/5/1999).

La nuova legge 377/2001
(con le modifiche e le novità introdotte alla vecchia Legge 401/89)

ART. 6, comma 1
Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi 5 anni, per i seguenti reati:
a) aver portato fuori dalla propria abitazione armi, mazze ferrate o bastoni ferrati o sfollagente, noccoliere; oppure senza giustificato motivo bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualunque altro strumento utilizzabile per l’offesa alla persona (sono escluse da questa lista le aste da bandiera a patto che vengano utilizzate come strumento di tifo e non di offesa);
b) aver indossato casco protettivo o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona;
c) essersi recato nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive con emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
d) aver lanciato corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da recare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime;
e) aver superato indebitamente, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, una recinzione o separazione dell’impianto, ovvero nel corso delle manifestazioni medesime, aver invaso il campo ove dal fatto ne derivi pericolo concreto per le persone (N.B. non per invasioni festose);
inoltre, il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (…) nei confronti di persone che:..................
f) abbiano preso parte attiva in episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
g) o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, con ciò intendendosi la specifica istigazione alla violenza.(?????)

ART. 6, comma 2
Alle persone “diffidate” il Questore può prescrivere, tenendo conto dell’attività lavorativa dell’invitato, di comparire personalmente una o più volte in orari prestabiliti, nell’ufficio o
comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato, o in altro indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. (nella Legge precedente la firma era limitata al solo orario della partita e aveva durata massima di un anno)
ART. 6, comma 3
L’ “obbligo di firma” ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all’interessato. Tale prescrizione viene comunicata immediatamente al Procuratore della Repubblica, che se ritiene la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, entro quarantott’ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al Giudice per le Indagini Preliminari.
ART. 6, comma 5
La “diffida” e l’“obbligo di firma” non possono avere durata superiore a tre anni. In teoria: la durata dovrebbe variare a seconda delle ipotesi di reato contestate; in pratica: molte Questure tendono a diffidare indistintamente per tre anni.
ART. 6, comma 6
Coloro che contravvengono alla “diffida” e all’“obbligo di firma” sono puniti con la reclusione da tre a diciotto mesi, o con la multa fino a 3 milioni. E’ consentito l’arresto in flagranza nei confronti delle persone che contravvengono alla “diffida” del Questore (cioè se, a ridosso della partita, sono pizzicati nelle vicinanze dello stadio o nei luoghi di transito dei tifosi). Nell’udienza di convalida di tale arresto il giudice può disporre come misura coercitiva l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art.282 c.p.p.) ed il divieto od obbligo di dimora in un determinato luogo (art.283 c.p.p.).
ART. 6 bis, comma 1
Chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
ART. 6 bis, comma 2
Chiunque supera indebitamente, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, una recinzione o separazione dell’impianto, ovvero nel corso delle manifestazioni medesime invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone (non per invasione festosa), con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.
ART. 8, comma 1 bis
Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o cose in occasione o a causa i manifestazioni sportive (ad esempio violenza o resistenza a pubblico ufficiale), nell’ipotesi in cui già non si applichino gli articoli che disciplinano l’arresto obbligatorio in flagranza – cioè sul fatto - (art.380 c.p.p.) e quello facoltativo (art.381 c.p.p.), e per i casi di cui all’art.6 bis, comma 1 (lancio oggetti), si applicano gli articoli che disciplinano l’arresto facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) e il fermo di indiziato di reato (384 c.p.p.)– quest’ultimo si può applicare non solo in flagranza ma, in certi casi, anche successivamente.
ART. 8, comma 1 ter
L’arresto o il fermo si applicano anche a coloro i quali contravvengono la “diffida”, ma non a coloro che non si sono presentati per la firma negli uffici della questura.
ART. 8 bis
Per coloro i quali:
1. contravvengono la “diffida” e l’“obbligo di firma”,
2. lanciano materiale pericoloso,
3. scavalcano o invadono il campo in occasione di manifestazioni sportive,
4. commettono reato durante o in occasione di manifestazioni sportive,
opera il regime processuale del giudizio per direttissima, salvo che siano necessarie speciali indagini.
ART. 8 ter
Le norme di questa legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.
Per problemi legali urgenti, contattare lo 051-236634

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