- Il
responsabile dell'ordine pubblico dello stadio
designato dal ministero dell'interno qualora ritenga
che uno o più striscioni esposti dai tifosi,
costituenti incitamento o apologia della violenza
o della discriminazione razziale, integri fatto
grave con carattere di reato, e conseguentemente
intenda ordinare di sospendere o non iniziare
la partita, si rivolgerà al 4° uomo
o all'assistente dell'arbitro per chiedere di
non iniziare o sospendere la gara.
In caso di sospensione della gara i calciatori
dovranno rimanere al centro del campo unitamente
agli ufficiali di gara.
Lo speaker di una radio informerà il pubblico
sui motivi del mancato inizio o della sospensione,
invitando alla immediata rimozione dello striscione.
L'arbitro nell'ipotesi di prolungamento della
sospensione, potrà a suo giudizio discrezionale,
tenuto conto delle condizioni climatiche ed ambientali,
ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.
Sarà compito del responsabile di sicurezza
dare istruzioni affinché l'arbitro ordini
la ripresa del gioco.
Trascorsi 45' dalla sospensione o dal mancato
inizio l'arbitro dichiarerà chiusa la gara
e riferirà nel proprio rapporto i fatti
verificatasi.
Gli Organi di Giustizia ordinaria adotteranno
provvedimenti previsti dall'art. 7 CGS, cioè
lo 0-2 a tavolino.
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