Domanda:
Le forze dell'ordine mi hanno fermato e poi identificato,
posso andare allo stadio?
Risposta:
Si, fino a quando non viene notificato il provvedimento
DASPO (la diffida), si
può andare allo stadio. ATTENZIONE!! Il
provvedimento DASPO è diverso
dal FOGLIO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO,
il quale non è altro che una comunicazione
che vi informa dell'imminente arrivo della diffida
(in base alla legge sulla trasparenza amministrativa).
Domanda:
Cosa posso fare contro l'obbligo di andare a firmare
al Commissariato durante le partite?
Risposta:
Si ricorda il comma 2 della L. 401/89:
2. Alle
persone alle quali è notificato il divieto
di cui al comma 1, il questore può prescrivere
di comparire personalmente nell'ufficio o comando
di polizia competente per il luogo di residenza,
o in quello specificamente indicato, in orario
compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono
le competizioni per le quali opera il divieto
di cui al comma 1 (3/cost).
3. La
prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere
dalla prima competizione successiva alla notifica
all'interessato ed è comunicata al procuratore
della Repubblica presso la pretura del circondario
in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico
ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti
di cui al presente articolo, entro quarantotto
ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede
la convalida al giudice per le indagini preliminari
presso la pretura circondariale. La prescrizione
cessa di avere efficacia se la convalida non è
disposta nelle quarantotto ore successive.
4. Contro l'ordinanza
di convalida è proponibile il ricorso per
Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione
dell'ordinanza.”
Quindi:
a)
la Questura dice al P.M.: valuta se ci sono i
presupposti per l’obbligo di firma. Il P.M.
ha 48 ore di tempo ma può decidere anche
prima.
b) se il P.M. ritiene
che ci siano i presupposti (in realtà non
controlla mai nulla, è tutto un gioco di
passacarte e passatimbri) allora manda le carte
al G.I.P. il quale nelle 48 ore successive (ma
può decidere anche prima, anzi nel 90%
dei casi è così) convalida o non
convalida (il che non accade mai in quanto neanche
apre il fascicolo) l’obbligo della firma.
La
cosa più importante che quindi deve essere
verificata è quindi se la convalida del
G.I.P. è intervenuta entro le 96 ore da
quando il fascicolo è pervenuto al P.M.
Se avviene dopo le 96 ore, l’obbligo della
firma cade (ma non la diffida, attenzione!).
Vale a dire che non potete andare allo stadio
ma non dovete andare al commissariato a firmare.
Come fate a controllare? Semplice, anche la convalida
vi verrà notificata, quindi guardate quando
ciò è avvenuto, contando le ore!
Comunque dal momento in cui vi consegnano la diffida,
avete anche voi 48 ore di tempo per presentare
memorie o deduzioni al Giudice per le Indagini
Preliminari., ma è difficilissimo, per
ragioni burocratiche, riuscire a farlo, in quanto
tutti i giudici di cui sopra sono quelli di turno
e a volte è difficile anche per gli avvocati
trovarli.
Ma se ce la fate, vi conviene dare subito la vostra
versione dei fatti al G.I.P. e se siete fortunati
potrebbe accadere che il G.I.P. non convalidi
la diffida (difficilissimo).