Domanda: Le forze dell'ordine mi hanno fermato e poi identificato, posso andare allo stadio?

Risposta: Si, fino a quando non viene notificato il provvedimento DASPO (la diffida), si può andare allo stadio. ATTENZIONE!! Il provvedimento DASPO è diverso dal FOGLIO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, il quale non è altro che una comunicazione che vi informa dell'imminente arrivo della diffida (in base alla legge sulla trasparenza amministrativa).

Domanda: Cosa posso fare contro l'obbligo di andare a firmare al Commissariato durante le partite?

Risposta: Si ricorda il comma 2 della L. 401/89:
2. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1 (3/cost).
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive.
4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.”

Quindi:

a) la Questura dice al P.M.: valuta se ci sono i presupposti per l’obbligo di firma. Il P.M. ha 48 ore di tempo ma può decidere anche prima.
b) se il P.M. ritiene che ci siano i presupposti (in realtà non controlla mai nulla, è tutto un gioco di passacarte e passatimbri) allora manda le carte al G.I.P. il quale nelle 48 ore successive (ma può decidere anche prima, anzi nel 90% dei casi è così) convalida o non convalida (il che non accade mai in quanto neanche apre il fascicolo) l’obbligo della firma.
La cosa più importante che quindi deve essere verificata è quindi se la convalida del G.I.P. è intervenuta entro le 96 ore da quando il fascicolo è pervenuto al P.M.
Se avviene dopo le 96 ore, l’obbligo della firma cade (ma non la diffida, attenzione!).
Vale a dire che non potete andare allo stadio ma non dovete andare al commissariato a firmare.
Come fate a controllare? Semplice, anche la convalida vi verrà notificata, quindi guardate quando ciò è avvenuto, contando le ore!
Comunque dal momento in cui vi consegnano la diffida, avete anche voi 48 ore di tempo per presentare memorie o deduzioni al Giudice per le Indagini Preliminari., ma è difficilissimo, per ragioni burocratiche, riuscire a farlo, in quanto tutti i giudici di cui sopra sono quelli di turno e a volte è difficile anche per gli avvocati trovarli.
Ma se ce la fate, vi conviene dare subito la vostra versione dei fatti al G.I.P. e se siete fortunati potrebbe accadere che il G.I.P. non convalidi la diffida (difficilissimo).