NATURA
DEL PROVVEDIMENTO DASPO
"DASPO"
significa Divieto di Accedere
a manifestazioni SPOrtive.
Questo divieto è regolato dalla Legge 13 dicembre
1989 n. 401, più volte modificata nel tempo. E'
una misura amministrativa e non penale, anche se si poggia
nel 90% dei casi su una informativa di reato da parte
delle forze dell'ordine. Se quindi avete ricevuto una
diffida siete stati quasi sicuramente anche denunciati
e a vostro carico c'è un procedimento penale che
potrebbe portare ad un processo nei vostri confronti.
Il DASPO dovrebbe essere emesso dalla Questura quando
un soggetto viene ritenuto pericoloso limitatamente alle
manifestazioni sportive e dovrebbe essere parametrato
rispetto alla pericolosità dell'interessato ed
anche alla gravità del fatto che gli viene attribuito.
Esso può essere accompagnato dal cosiddetto "obbligo
di firma", che impone al soggetto pericoloso
di recarsi al Commissariato in concomitanza con le competizioni
agonistiche giocate dalla sua squadra del cuore, in casa
e in trasferta.
L'obbligo di firma può essere imposto una o più
volte nel corso della stessa manifestazione sportiva,
anche se la squadra del cuore gioca in trasferta e persino
all'estero.
IN
REALTA' IL PROVVEDIMENTO DASPO..
..è
ritenuto di fatto dalla maggior parte delle questure,
uno strumento di REPRESSIONE piuttosto che di PREVENZIONE.
In particolare le questure delle città in cui vi
sono tifoserie ritenute "a rischio" non tengono
in alcun conto né la pericolosità del soggetto
né la gravità del fatto commesso, che viene
"punito" con il massimo della sanzione prevista
dalla norma, pari a tre anni, qualunque sia la condotta
che lo stesso ha tenuto e qualunque sia la sua situazione
personale (incensurato o pluripregiudicato). Sempre per
quanto sopra detto, alcun questure emettono il DASPO sempre
corredato con l'obbligo di presentazione alla P.G.. Alcune
questure impongono una sola firma in casa e in trasferta,
altre questure ne impongono due,
altre ancora tre e qualche questura addirittura quattro
firme. Anche il senso della firma viene quindi interpretato
dalle questure come misura punitiva più che preventiva.
PROCEDURA
DI NOTIFICA E PROCEDURA DI CONVALIDA
Il
DASPO deve essere notificato (vale a dire consegnato)
alla parte. Può quindi accadere che vi chiamino
dalla Questura pregandovi di andare a ritirare un foglio
oppure ve lo porterà a casa una pattuglia.
A volte è preceduto dall'avviso dell'avvio del
procedimento amministrativo che porterà all'emissione
del DASPO (in base all'art. 7 L. 241/90). In questo caso
avete la possibilità di difendervi avanti la stessa
Questura nel termine che viene assegnato dalla stessa,
dopodiché arriverà il DASPO.
Il DASPO, se contenente anche l'obbligo di presentazione
alla P.G., una volta notificato all'interessato, viene
inoltrato dalla P.G. a mezzo fax alla Procura della Repubblica
competente per territorio (cioè quello del luogo
ove ha sede l'ufficio di questura che ha spiccato il DASPO),
in quanto il P.M. dovrebbe valutare la questione e decidere
se chiedere la convalida del provvedimento al G.I.P. (Giudice
per le Indagini Preliminari).
Se quindi il DASPO è stato emesso - ad esempio
- dalla Questura di Milano, competente per la convalida
della parte del DASPO realtiva all'obbligo di firma sarà
il G.I.P. del Tribunale di Milano.
Se invece il DASPO non ha l'obbligo di presentazione non
deve essere convalidato. Una volta ricevuto l'avviso dell'avvio
del procedimento amministrativo (che moltissime questure
non inviano perché ritengono i provvedimenti urgenti)
è bene sapere che nella maggior parte dei casi
è inutile difendersi davanti alla Questura, specie
nelle grandi città, perché quanto direte
non verrà tenuto minimamente in considerazione.
In più, visto che nel 95% parallelamente alla diffida
c'è anche un procedimento penale, non è
prudente "dire la propria" prima di aver letto
le carte del procedimento penale, a meno che l'interessato
non sia in grado di provare la propria estraneità
ai fatti contestati. Può essere utile solo al fine
di inserire nel fascicolo che perverrà all'attenzione
del G.i.p. le vostre osservazioni, nel caso che abbiate
il timore di non riuscire a difendervi in quella sede.
Comunque sia, una volta che la Questura ha notificato
il provvedimento e lo ha inviato alla Procura della Repubblica,
praticamente la maggior parte dei P.M. - alle prese con
problemi ritenuti più gravi ed urgenti - considerano
la questione un fastidioso incombente da risolvere immediatamente
chiedendo puramente e semplicemente la convalida dal DASPO
con un modulo prestampato, senza visionare assolutamente
nulla. In alcune grandi città vi sono persino seri
dubbi che i P.M. visionino detti fascicoli, in quanto
ci sono serie ragioni per ritenere che vi siano dei moduli
prestampati già firmati in bianco.
Il fatto che la legge preveda che il P.M. debba chiedere
la convalida "con decreto motivato" è
carta straccia: la Cassazione ha detto che non è
prevista alcuna nullità per l'inosservanza della
disposizione. Una volta chiesta dal P.M. la convalida,
il fascicolo dovrebbe essere vagliato
attentamente da un G.I.P. che dovrebbe valutare in primis
se vi sono le condizioni eccezionali di necessità
ed urgenza previste dall'art. 13 della Costituzione affinché
un organo di polizia possa restringere la libertà
personale di un soggetto (la libertà personale
infatti può essere limitata solo dal magistrato,
salvo casi eccezionali di necessità e urgenza)
e, in caso affermativo, verificare se il soggetto sottoposto
alla sua attenzione è realmente così pericoloso
da meritare anche l'obbligo di presentazione alla P.G..
IN REALTA' SECONDO MOLTI assai raramente, vi è
un vaglio serio del provvedimento del questore, molto
spesso infatti il G.I.P. si limita a convalidare detti
provvedimenti usando moduli prestampati e senza neanche
aprire il fascicolo.