NATURA DEL PROVVEDIMENTO DASPO

"DASPO" significa Divieto di Accedere a manifestazioni SPOrtive. Questo divieto è regolato dalla Legge 13 dicembre 1989 n. 401, più volte modificata nel tempo. E' una misura amministrativa e non penale, anche se si poggia nel 90% dei casi su una informativa di reato da parte delle forze dell'ordine. Se quindi avete ricevuto una diffida siete stati quasi sicuramente anche denunciati e a vostro carico c'è un procedimento penale che potrebbe portare ad un processo nei vostri confronti.
Il DASPO dovrebbe essere emesso dalla Questura quando un soggetto viene ritenuto pericoloso limitatamente alle manifestazioni sportive e dovrebbe essere parametrato rispetto alla pericolosità dell'interessato ed anche alla gravità del fatto che gli viene attribuito. Esso può essere accompagnato dal cosiddetto "obbligo di firma", che impone al soggetto pericoloso di recarsi al Commissariato in concomitanza con le competizioni agonistiche giocate dalla sua squadra del cuore, in casa e in trasferta.
L'obbligo di firma può essere imposto una o più volte nel corso della stessa manifestazione sportiva, anche se la squadra del cuore gioca in trasferta e persino all'estero.

IN REALTA' IL PROVVEDIMENTO DASPO..

..è ritenuto di fatto dalla maggior parte delle questure, uno strumento di REPRESSIONE piuttosto che di PREVENZIONE. In particolare le questure delle città in cui vi sono tifoserie ritenute "a rischio" non tengono in alcun conto né la pericolosità del soggetto né la gravità del fatto commesso, che viene "punito" con il massimo della sanzione prevista dalla norma, pari a tre anni, qualunque sia la condotta che lo stesso ha tenuto e qualunque sia la sua situazione personale (incensurato o pluripregiudicato). Sempre per quanto sopra detto, alcun questure emettono il DASPO sempre corredato con l'obbligo di presentazione alla P.G.. Alcune questure impongono una sola firma in casa e in trasferta, altre questure ne impongono due, altre ancora tre e qualche questura addirittura quattro firme. Anche il senso della firma viene quindi interpretato dalle questure come misura punitiva più che preventiva.

PROCEDURA DI NOTIFICA E PROCEDURA DI CONVALIDA

Il DASPO deve essere notificato (vale a dire consegnato) alla parte. Può quindi accadere che vi chiamino dalla Questura pregandovi di andare a ritirare un foglio oppure ve lo porterà a casa una pattuglia.
A volte è preceduto dall'avviso dell'avvio del procedimento amministrativo che porterà all'emissione del DASPO (in base all'art. 7 L. 241/90). In questo caso avete la possibilità di difendervi avanti la stessa Questura nel termine che viene assegnato dalla stessa, dopodiché arriverà il DASPO.
Il DASPO, se contenente anche l'obbligo di presentazione alla P.G., una volta notificato all'interessato, viene inoltrato dalla P.G. a mezzo fax alla Procura della Repubblica competente per territorio (cioè quello del luogo ove ha sede l'ufficio di questura che ha spiccato il DASPO), in quanto il P.M. dovrebbe valutare la questione e decidere se chiedere la convalida del provvedimento al G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari).
Se quindi il DASPO è stato emesso - ad esempio - dalla Questura di Milano, competente per la convalida della parte del DASPO realtiva all'obbligo di firma sarà il G.I.P. del Tribunale di Milano.
Se invece il DASPO non ha l'obbligo di presentazione non deve essere convalidato. Una volta ricevuto l'avviso dell'avvio del procedimento amministrativo (che moltissime questure non inviano perché ritengono i provvedimenti urgenti) è bene sapere che nella maggior parte dei casi è inutile difendersi davanti alla Questura, specie nelle grandi città, perché quanto direte non verrà tenuto minimamente in considerazione. In più, visto che nel 95% parallelamente alla diffida c'è anche un procedimento penale, non è prudente "dire la propria" prima di aver letto le carte del procedimento penale, a meno che l'interessato non sia in grado di provare la propria estraneità ai fatti contestati. Può essere utile solo al fine di inserire nel fascicolo che perverrà all'attenzione del G.i.p. le vostre osservazioni, nel caso che abbiate il timore di non riuscire a difendervi in quella sede.
Comunque sia, una volta che la Questura ha notificato il provvedimento e lo ha inviato alla Procura della Repubblica, praticamente la maggior parte dei P.M. - alle prese con problemi ritenuti più gravi ed urgenti - considerano la questione un fastidioso incombente da risolvere immediatamente chiedendo puramente e semplicemente la convalida dal DASPO con un modulo prestampato, senza visionare assolutamente nulla. In alcune grandi città vi sono persino seri dubbi che i P.M. visionino detti fascicoli, in quanto ci sono serie ragioni per ritenere che vi siano dei moduli prestampati già firmati in bianco.
Il fatto che la legge preveda che il P.M. debba chiedere la convalida "con decreto motivato" è carta straccia: la Cassazione ha detto che non è prevista alcuna nullità per l'inosservanza della disposizione. Una volta chiesta dal P.M. la convalida, il fascicolo dovrebbe essere vagliato attentamente da un G.I.P. che dovrebbe valutare in primis se vi sono le condizioni eccezionali di necessità ed urgenza previste dall'art. 13 della Costituzione affinché un organo di polizia possa restringere la libertà personale di un soggetto (la libertà personale infatti può essere limitata solo dal magistrato, salvo casi eccezionali di necessità e urgenza) e, in caso affermativo, verificare se il soggetto sottoposto alla sua attenzione è realmente così pericoloso da meritare anche l'obbligo di presentazione alla P.G.. IN REALTA' SECONDO MOLTI assai raramente, vi è un vaglio serio del provvedimento del questore, molto spesso infatti il G.I.P. si limita a convalidare detti provvedimenti usando moduli prestampati e senza neanche aprire il fascicolo.